sabato 9 luglio 2016

La legge 107 è una legge ad uxorem?





La Legge 107/2015, conosciuta come “Buona scuola” che doveva porre rimedio all’abuso e alla reiterazione dei contratti a termine si è ritorta contro i “precari storici” che da decenni insegnano nelle rispettive province.


COSA CI è SUCCESSO?

L’avere un punteggio elevato, pluriabilitazioni e specializzazioni ci ha penalizzati perché l’algoritmo che ha gestito le assunzioni straordinarie, non ha salvaguardato né la nostra esperienza professionale, né ha considerato il principio di territorialità! Ci ha invece collocati “dove servivamo”, su ruoli diversi dal nostro, dal Tevere al Tagliamento, lasciando le cattedre che occupavamo da lungo corso a chi ha poca esperienza o non ne ha affatto.

Ricordiamo che rifiutare la proposta di assunzione sarebbe equivalso al depennamento da tutte la graduatorie.

Nell’assunzione è stata concessa una priorità totale su tutte le fasi ai docenti iscritti nelle c.d. graduatorie di merito, cosa che ha penalizzato i docenti delle GaE, sottraendo loro il 50% dei posti su base provinciale, regionale e quindi nazionale.

Non è stata mai pubblicata una graduatoria nazionale che consentisse di verificare la trasparenza delle operazioni effettuate.

La beffa più grande si è verificata a soli due mesi dalla nostra assunzione avvenuta a settembre: nelle nostre province sono stati creati posti di potenziamento ad hoc sulla base delle classi di concorso dei docenti le cui domande non erano state ancora soddisfatte (le richieste scolastiche sono state rivelate solo con i PTOF conclusi a Gennaio mentre le assunzioni di fase C sono avvenute a novembre).

In pratica nella fase C, oltre ad aver potenziato classi di concorso in esubero da anni, sono stati creati posti curriculari assegnati a docenti che noi di fase B abbiamo sempre preceduto per punteggio in graduatoria.


PERCHÉ NON SONO STATE UNIFICATE LE DUE FASI B e C?

La tabella con i posti di potenziamento era già presente nella legge, comma 95, e la stessa legge con il comma 99 prevedeva il differimento dei docenti destinatari di una supplenza annuale, quindi non c’era il bisogno effettivo di coprire i posti disponibili e vacanti a livello nazionale!!!

È stata creata una disparità nelle fasi di assunzione per le quali sono stati inspiegabilmente utilizzati due algoritmi differenti: per la fase B il punteggio elevato che ha “condannato” i docenti ad un esodo forzato e l’assegnazione su una c.d.c o tipologia di posto NON indicata nella domanda di assunzione e per la fase C addirittura sono state considerate la prima provincia indicata e la disciplina d’insegnamento.


MOBILITA’ INTERPROVINCIALE

È prevista una mobilità straordinaria, ma PARADOSSALMENTE NON PER NOI!!! Per gli assunti nel 2015/2016 si tratta semplicemente dell’assegnazione della sede di titolarità su un ambito a livello nazionale. Il comma 108 infatti stabilisce di dare un’assurda priorità ai docenti assunti nel 2014!!!!! Praticamente a quei docenti che hanno scelto di cambiare VOLONTARIAMENTE provincia con l’aggiornamento delle graduatorie!!!

Considerando poi che circa 7000 di noi fase b sono stati assunti su posto di sostegno e che quest’ultimo, pur prevedendolo il comma 65, in alcune regioni del SUD è stato potenziato in maniera irrisoria mentre in altre non lo è stato affatto, resteremo “ingabbiati” tra il Tevere e il Tagliamento, lontani dalle nostre famiglie e dalla nostra terra nella quale abbiamo sempre lavorato.


TUTTO QUESTO SI SAREBBE POTUTO EVITARE?

Se si fossero ascoltati i docenti e non i desideri delle varie forze politiche. Sarebbe bastato semplicemente unire le due fasi, la b e la c, operazione che avrebbe rispettato e garantito il legittimo scorrimento delle graduatorie provinciali dei docenti di qualsiasi ordine e grado.



Ipotizziamo che a Firenze ci sia un posto di A051(miracolosamente ora ve ne sono 30 dopo i primi movimenti) ed io, per punteggio GaE, preceda di gran lunga la collega Landini; in graduatoria nazionale non ho forse il diritto di occupare quel posto ed insegnare la materia anche se in possesso del titolo di sostegno?



Ai giudici l'ardua sentenza

                                                                                                                                     Filomena
 


 

 

 

 

 

 

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