venerdì 15 luglio 2016

STATUTO

 
 
 

 

STATUTO

TITOLO I: Denominazione - sede

ART. 1 - E' costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare per il rispetto degli artt. 1, 2, 3, 4, 18, 24, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 97, 113, 134, 136, un Comitato denominato "Comitato 8000esiliatifaseb GAE" con lo scopo di Tutelare i Diritti dei Docenti immessi in ruolo dalle Graduatorie ad Esaurimento ai sensi della Legge 107/2015, conosciuta come "Buona scuola".

Il comitato ha la sede legale in Avola (SR), Corso Vittorio Emanuele n.62 e ha durata fino al raggiungimento dello scopo. Trascorso tale termine, l'assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

TITOLO II: Scopo – Finalità

ART. 2 - Il comitato ha come finalità quella di tutelare i diritti umani, sociali, civili e lavorativi dei docenti della scuola pubblica assunti dalle Graduatorie ad Esaurimento di ogni ordine e grado, siccome violati, certamente compromessi e, comunque, sottoposti a regimi discriminatori e irragionevoli da parte della legge statale, del Governo, della Pubblica Amministrazione e del MIUR. In particolare, per il conseguimento delle finalità di cui sopra, con l'atto di adesione, da tutti i suoi iscritti viene espressamente conferito al comitato il potere di tutelare i loro interessi individuali e superindividuali, e dunque anche collettivi e/o diffusi, con la proposizione di petizioni, istanze, proposte di legge, diffide e altre forme di azioni, sia di natura stragiudiziale che giurisdizionale. Il potere di agire in giudizio potrà essere esercitato dal Comitato innanzi a qualunque autorità giudiziaria, sia italiana che sovranazionale, in grado di assicurare adeguata tutela agli interessi e ai diritti dei promotori e della categoria cui gli stessi appartengono. Il Comitato potrà, altresì, intervenire in qualunque giudizio pendente innanzi a qualsiasi Giudice, italiano o sovranazionale, compresa la Corte Costituzionale, nel quale sia in discussione la legittimità degli atti, anche legislativi, che hanno determinato e regolato l'attuale status dei docenti della Scuola pubblica, nonché il recente reclutamento dei docenti precari negli organici della Scuola medesima. Le quote associative e tutti i contributi volontari e le ulteriori risorse finanziarie, comunque raccolte, saranno destinati alla copertura delle spese da supportare per raggiungere tale finalità. E' fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III: PROMOTORI

ART. 3 - Il numero dei promotori è illimitato. Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile. Possono aderire al Comitato le persone fisiche e tutti gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e che si impegnano a sostenere economicamente le azioni intraprese dal comitato.



ART. 4 - Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta al Direttivo, con contemporaneo versamento della quota associativa, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione della sua richiesta, l'istante acquisirà ad ogni effetto la qualifica di promotore. L'eventuale rigetto delle domanda da parte del Direttivo dovrà essere motivato e l'aspirante promotore potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

ART. 5 - La qualifica di promotore dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione negli organi direttivi del Comitato; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di elettorato attivo e passivo è imputato ai loro legali rappresentanti.

ART. 6 - I promotori sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo stabilito in funzione dei programmi di attività, che potrà essere elargito ogni qualvolta il Comitato ne ravveda la necessità. Tale quota non potrà mai essere restituita.

Perdita della qualifica di promotore

ART. 7 - La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8 - Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Direttivo e hanno effetto immediato.

L'esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti del promotore:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.

Successivamente il provvedimento del Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del promotore senza necessità di alcuna formalità.



ART. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante raccomandata o mail. I promotori receduti, decaduti o esclusi, non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.



TITOLO IV: Risorse economiche, Fondo Comune, Anticipazioni dei promotori

ART. 10 - Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi dei promotori;

b) oblazioni dei sottoscrittori;

c) eredità, donazioni e legati;

d) riserve formate con utili;

e) altre riserve accantonate;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il comitato risponde delle sue obbligazioni mediante il fondo comune. Il fondo comune è gestito dal tesoriere secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.

Al fine di evitare all'organo esecutivo di dover richiedere in più riprese ai promotori il versamento di contributi necessari a ricoprire le spese relative alle attività svolte nell'interesse degli stessi è altresì istituito un fondo deposito nel quale i soci verranno versate le somme anticipate a titolo di deposito dai promotori per le eventuali spese future. Queste somme non entreranno a far parte del fondo comune, ma saranno acquisite al patrimonio del fondo, previa delibera del consiglio direttivo, solo se saranno necessarie per coprire spese sostenute dal comitato nell'interesse dei soci. Al momento dello scioglimento del comitato le somme anticipate dai soci a titolo di deposito saranno rimborsate ai promotori proporzionalmente alla somma da essi versata.

Esercizio Sociale

ART. 11 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2016.

Il Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro una settimana dalla chiusura dell'esercizio sociale e verbalizzato dal Segretario.

TITOLO V: Organi del Comitato

ART. 12 - Sono organi del Comitato:

a) Consiglio Direttivo (formato dal Presidente e almeno due consiglieri)

b) Presidente

c) Vicepresidente

d) Segretario

e) Tesoriere/i

f) Assemblea dei Soci promotori

Consiglio Direttivo

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di soci compreso tra 3 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 7. Delibera sulle decisioni a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire il comitato, promuovere le attività e le iniziative. E' in pratica l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le iniziative e la politica del comitato. Il Consiglio Direttivo potrà nominare dei referenti regionali al fine di supportare le attività promosse dal Comitato, ed agevolare la divulgazione delle informazioni, la raccolta di documentazione, la sottoscrizione di documenti e la partecipazione attiva dei soci. Inoltre, il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti del comitato, cioè dei verbali d'assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio. Viene eletto dall'Assemblea a maggioranza. In caso di dimissioni, i soggetti restano in carica fino all'indizione di nuove elezioni.

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita del comitato. Il consiglio direttivo dura in carica due anni. Al presidente, ai componenti del consiglio direttivo, ai tesorieri ed al segretario non spetta alcun compenso per l'attività svolta. Nel caso questi compiano delle spese che si renderanno necessarie per lo svolgimento delle attività cui sono stati preposti, avranno diritto ad un rimborso spese nei limiti delle spese documentate e deliberate dal consiglio direttivo. Le riunioni del consiglio direttivo potranno tenersi per via telematica.

Il Presidente

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta celermente tramite mail/messenger/ whatsapp etc. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I verbali, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 15 - All'atto della fondazione del Comitato il Presidente è scelto tra i soci fondatori, successivamente può essere eletto a maggioranza dall' Assemblea costituita. Al Presidente spetta la rappresentanza legale del comitato di fronte ai terzi e anche in giudizio. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 3 (tre) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Tesoriere

ART. 16 - La gestione del fondo comune e affidata in forma congiunta a due tesorieri scelti fra i membri del consiglio direttivo. I tesorieri sono nominati dall'assemblea. All'atto della fondazione i tesorieri sono nominati tra i fondatori. I tesorieri decadono insieme al consiglio direttivo.

L'Assemblea

ART. 17 - L'Assemblea è l'organo formato da tutti i soci promotori che, se iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione:

a) emanazione del programma

b) elezione del Presidente

c) nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo)

d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

f) approvazione di eventuali Regolamenti;

g) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei promotori.

ART. 18 - L'assemblea viene convocata e consultata dal Presidente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta valida richiesta dal 5% dei soci promotori o da due membri del consiglio direttivo. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto; ciò vale anche per il Presidente. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 10% dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun socio potrà farsi rappresentare con delega da altro socio. Ciascun socio presente in assemblea potrà essere portatore di un massimo di 10 (dieci) deleghe. La convocazione sarà fatta mediante mezzi telematici (email-messenger-whatsapp). Le assemblee potranno tenersi per via telematica. Il consiglio direttivo potrà adottare un regolamento di funzionamento dell'assemblea al fine di agevolare la partecipazione più ampia alle assemblee telematiche.

ART. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 20 - Dev'essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI: Scioglimento

ART. 21 - Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. All'atto dello scioglimento si provvederà a rimborsare ai promotori le somme anticipate dai soci a titolo di deposito in proporzione alle somme dagli stessi versate. Le eventuali somme residue saranno devolute ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

ART. 22 - Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Norma finale

ART.23 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. STATUTO



TITOLO I: Denominazione - sede

ART. 1 - E' costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare per il rispetto degli artt. 1, 2, 3, 4, 18, 24, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 97, 113, 134, 136, un Comitato denominato "Comitato 8000esiliatifaseb GAE" con lo scopo di Tutelare i Diritti dei Docenti immessi in ruolo dalle Graduatorie ad Esaurimento ai sensi della Legge 107/2015, conosciuta come "Buona scuola".

 Il comitato ha la sede legale in Avola (SR), Corso Vittorio Emanuele n.62 e ha durata fino al raggiungimento dello scopo. Trascorso tale termine, l'assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.


TITOLO II: Scopo – Finalità

 ART. 2 - Il comitato ha come finalità quella di tutelare i diritti umani, sociali, civili e lavorativi dei docenti della scuola pubblica assunti dalle Graduatorie ad Esaurimento di ogni ordine e grado, siccome violati, certamente compromessi e, comunque, sottoposti a regimi discriminatori e irragionevoli da parte della legge statale, del Governo, della Pubblica Amministrazione e del MIUR. In particolare, per il conseguimento delle finalità di cui sopra, con l'atto di adesione, da tutti i suoi iscritti viene espressamente conferito al comitato il potere di tutelare i loro interessi individuali e superindividuali, e dunque anche collettivi e/o diffusi, con la proposizione di petizioni, istanze, proposte di legge, diffide e altre forme di azioni, sia di natura stragiudiziale che giurisdizionale. Il potere di agire in giudizio potrà essere esercitato dal Comitato innanzi a qualunque autorità giudiziaria, sia italiana che sovranazionale, in grado di assicurare adeguata tutela agli interessi e ai diritti dei promotori e della categoria cui gli stessi appartengono. Il Comitato potrà, altresì, intervenire in qualunque giudizio pendente innanzi a qualsiasi Giudice, italiano o sovranazionale, compresa la Corte Costituzionale, nel quale sia in discussione la legittimità degli atti, anche legislativi, che hanno determinato e regolato l'attuale status dei docenti della Scuola pubblica, nonché il recente reclutamento dei docenti precari negli organici della Scuola medesima. Le quote associative e tutti i contributi volontari e le ulteriori risorse finanziarie, comunque raccolte, saranno destinati alla copertura delle spese da supportare per raggiungere tale finalità. E' fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.


TITOLO III: PROMOTORI

 ART. 3 - Il numero dei promotori è illimitato. Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile. Possono aderire al Comitato le persone fisiche e tutti gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e che si impegnano a sostenere economicamente le azioni intraprese dal comitato.

 ART. 4 - Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta al Direttivo, con contemporaneo versamento della quota associativa, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione della sua richiesta, l'istante acquisirà ad ogni effetto la qualifica di promotore. L'eventuale rigetto delle domanda da parte del Direttivo dovrà essere motivato e l'aspirante promotore potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

 ART. 5 - La qualifica di promotore dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione negli organi direttivi del Comitato; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di elettorato attivo e passivo è imputato ai loro legali rappresentanti.


ART. 6 - I promotori sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo stabilito in funzione dei programmi di attività, che potrà essere elargito ogni qualvolta il Comitato ne ravveda la necessità. Tale quota non potrà mai essere restituita.


Perdita della qualifica di promotore

ART. 7 - La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.


ART. 8 - Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Direttivo e hanno effetto immediato.

 L'esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti del promotore:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.

 Successivamente il provvedimento del Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del promotore senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante raccomandata o mail. I promotori receduti, decaduti o esclusi, non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.


TITOLO IV: Risorse economiche, Fondo Comune, Anticipazioni dei promotori

 ART. 10 - Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi dei promotori;

b) oblazioni dei sottoscrittori;

c) eredità, donazioni e legati;

d) riserve formate con utili;

e) altre riserve accantonate;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il comitato risponde delle sue obbligazioni mediante il fondo comune. Il fondo comune è gestito dal tesoriere secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.

 Al fine di evitare all'organo esecutivo di dover richiedere in più riprese ai promotori il versamento di contributi necessari a ricoprire le spese relative alle attività svolte nell'interesse degli stessi è altresì istituito un fondo deposito nel quale i soci verranno versate le somme anticipate a titolo di deposito dai promotori per le eventuali spese future. Queste somme non entreranno a far parte del fondo comune, ma saranno acquisite al patrimonio del fondo, previa delibera del consiglio direttivo, solo se saranno necessarie per coprire spese sostenute dal comitato nell'interesse dei soci. Al momento dello scioglimento del comitato le somme anticipate dai soci a titolo di deposito saranno rimborsate ai promotori proporzionalmente alla somma da essi versata.

 Esercizio Sociale

 ART. 11 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2016.

 Il Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori.

 Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro una settimana dalla chiusura dell'esercizio sociale e verbalizzato dal Segretario.


TITOLO V: Organi del Comitato

 ART. 12 - Sono organi del Comitato:

a) Consiglio Direttivo (formato dal Presidente e almeno due consiglieri)
b) Presidente
c) Vicepresidente
d) Segretario
e) Tesoriere/i
f) Assemblea dei Soci promotori

 Consiglio Direttivo

 ART. 13 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di soci compreso tra 3 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 7. Delibera sulle decisioni a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

 I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire il comitato, promuovere le attività e le iniziative. E' in pratica l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le iniziative e la politica del comitato. Il Consiglio Direttivo potrà nominare dei referenti regionali al fine di supportare le attività promosse dal Comitato, ed agevolare la divulgazione delle informazioni, la raccolta di documentazione, la sottoscrizione di documenti e la partecipazione attiva dei soci. Inoltre, il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti del comitato, cioè dei verbali d'assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio. Viene eletto dall'Assemblea a maggioranza. In caso di dimissioni, i soggetti restano in carica fino all'indizione di nuove elezioni.

 Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita del comitato. Il consiglio direttivo dura in carica due anni. Al presidente, ai componenti del consiglio direttivo, ai tesorieri ed al segretario non spetta alcun compenso per l'attività svolta. Nel caso questi compiano delle spese che si renderanno necessarie per lo svolgimento delle attività cui sono stati preposti, avranno diritto ad un rimborso spese nei limiti delle spese documentate e deliberate dal consiglio direttivo. Le riunioni del consiglio direttivo potranno tenersi per via telematica.

 Il Presidente

 ART. 14 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta celermente tramite mail/messenger/ whatsapp etc. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I verbali, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

 ART. 15 - All'atto della fondazione del Comitato il Presidente è scelto tra i soci fondatori, successivamente può essere eletto a maggioranza dall' Assemblea costituita. Al Presidente spetta la rappresentanza legale del comitato di fronte ai terzi e anche in giudizio. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 3 (tre) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

 Il Tesoriere

 ART. 16 - La gestione del fondo comune e affidata in forma congiunta a due tesorieri scelti fra i membri del consiglio direttivo. I tesorieri sono nominati dall'assemblea. All'atto della fondazione i tesorieri sono nominati tra i fondatori. I tesorieri decadono insieme al consiglio direttivo.

 L'Assemblea

 ART. 17 - L'Assemblea è l'organo formato da tutti i soci promotori che, se iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.

 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione:
a) emanazione del programma

b) elezione del Presidente

 c) nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo)

 d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

 e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

 f) approvazione di eventuali Regolamenti;

 g) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei promotori.

 ART. 18 - L'assemblea viene convocata e consultata dal Presidente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta valida richiesta dal 5% dei soci promotori o da due membri del consiglio direttivo. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto; ciò vale anche per il Presidente. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 10% dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun socio potrà farsi rappresentare con delega da altro socio. Ciascun socio presente in assemblea potrà essere portatore di un massimo di 10 (dieci) deleghe. La convocazione sarà fatta mediante mezzi telematici (email-messenger-whatsapp). Le assemblee potranno tenersi per via telematica. Il consiglio direttivo potrà adottare un regolamento di funzionamento dell'assemblea al fine di agevolare la partecipazione più ampia alle assemblee telematiche.

 ART. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

 ART. 20 - Dev'essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 TITOLO VI: Scioglimento

 ART. 21 - Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. All'atto dello scioglimento si provvederà a rimborsare ai promotori le somme anticipate dai soci a titolo di deposito in proporzione alle somme dagli stessi versate. Le eventuali somme residue saranno devolute ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 Clausola compromissoria

ART. 22 - Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.


Norma finale

 ART.23 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.






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