domenica 31 luglio 2016

Mi sento vittima di un ricatto: scegliere tra la mia famiglia e il mio lavoro!




Mi chiamo Ivana e ho 33 anni, sono la mamma di un bimbo adorabile di soli 2 anni e moglie di un uomo che ha costruito il suo lavoro nella nostra città: Napoli. Ho seguito un percorso di studi puntuale e dignitoso per poter fare il lavoro da me sempre sognato... l'insegnante! Amo il mio mestiere e sono convinta di farlo con tutto il cuore e con il profondo senso di responsabilità che lo contraddistingue. Dopo anni di precariato nella mia città e, soprattutto dopo un'estate infernale e straziante a causa di una legge balorda, ho ottenuto il ruolo in fase B con sede a Milano! Da Napoli a Milano! Prima di questo momento, ho sempre lavorato nella mia città come insegnante di sostegno nella scuola primaria, dapprima nella scuola paritaria (di cui non è riconosciuto il punteggio dal 2008 per le graduatorie interne: altra beffa e ingiustizia) e poi nella statale grazie agli incarichi annuali. Oggi mi sento vittima di un ricatto: scegliere tra la mia famiglia e il mio lavoro! Essere costretta a sfasciare la mia famiglia, per il mio lavoro, la trovo l'azione più ingiusta e insana che si possa fare ad un ESSERE VIVENTE! Anche gli animali non abbandonano i propri cuccioli finché questi non hanno raggiunto la loro autonomia e indipendenza! Questo governo non può fare questo! Nel corso di quest'anno scolastico, sono già state tantissime, le donne costrette a lasciare la propria famiglia e ad organizzarsi una nuova vita con disagi economici umilianti! E' terribile solo immaginare che questo stia accadendo in un paese civile come l'Italia! Quando leggo o ascolto dal vivo storie del genere le lacrime mi riempiono gli occhi e una tristezza inevitabilmente mi invade... Quest'anno posso ritenere di essere stata fortunata, perché ho potuto accettare per l'ultima volta l'incarico nella mia città, ma l'inizio di un nuovo anno scolastico è sempre più vicino e il terrore sempre più forte! Non posso accettare che mio figlio cresca senza il papà e che il sogno di una famiglia unita sia infranto!! Temo che questa riforma ci costringerà ad essere i peggiori insegnanti, i più assenteisti, i più disonesti perché l'AMORE PER LA NOSTRA FAMIGLIA VIENE PRIMA DI TUTTO! Non rinunceremo al nostro lavoro, ma rischieremo di farlo nel peggiore dei modi se tutto questo scempio non avrà fine, e questo a discapito di tanti bambini che saranno il futuro del nostro Paese! Vittime di questa legge non saremo solo noi, ma anche gli alunni di oggi e di domani che avranno come insegnanti persone con la tristezza nel cuore e il desiderio di scappare via da quella scuola! Le mie parole sono il frutto di tanta amarezza e infinita delusione! Siamo donne, mogli, madri, sorelle e anche noi figlie, magari di genitori anziani che hanno bisogno della nostra presenza. Abbiamo studiato e affrontato difficoltà per diventare le maestre che sognavano essere, ma soprattutto abbiamo fatto una SCELTA: ABBIAMO DA SEMPRE SCELTO DI LAVORARE NELLA PROPRIA CITTÀ IN MODO ESEMPLARE E DIGNITOSO!




                                                                                                                                                    Ivana

sabato 23 luglio 2016

Lettera aperta a Roberto Speranza


Corigliano d’Otranto, 17 luglio 2016

Egr. Onorevole Roberto Speranza,

ho letto con interesse l’articolo apparso su “il Foglio” del 15 c.m., “Governo: 10 cose da fare subito”, e, da docente cresciuta all’ombra degli ideali di centro-sinistra, condivido la sua preoccupazione sulla perdita di consensi da parte dell’elettorato, soprattutto di quello che, storicamente, vi ha sempre sostenuto. Io vivo dall’interno il malcontento che serpeggia nel mondo della scuola, lo vivo e lo pago sulla mia pelle e quella dei miei figli. Le assicuro che la L.107 (Buona Scuola) sta mietendo dissensi che difficilmente riuscirete a tacitare a meno di una repentina e drastica inversione di rotta. È appena il caso di ricordare che faccio parte di quegli 8000 docenti che il Piano straordinario di immissioni in ruolo ha sbattuto a chilometri di distanza da casa senza speranza di ritornarvi con la mobilità, anch’essa straordinaria. In tutta questa straordinarietà, un dottorato di ricerca, anni di esperienza nella ricerca universitaria e nella scuola, la partecipazione a progetti internazionali, diverse specializzazioni e l’aver insegnato in qualità di docente esperta nei PON, non sono serviti a sostanziare una scelta che anni fa avevo fatto: mettere le competenze acquisite al servizio della formazione delle giovani generazioni della mia terra. Un piano straordinario farraginoso supportato da una campagna di intimidazione psicologica mi ha messo di fronte all’aut aut. Unico sostentamento per i miei figli sono stata costretta a scegliere l’esilio pur di continuare ad esercitare quella professione su cui avevo investito tante energie economiche e mentali. Costretta sì, ma immolata no! Perché dopo un paio di mesi scopro che la fase B del piano straordinario di immissioni era stata sacrificata per dare seguito alla riforma che doveva reclutare un numero considerevole di docenti che affollavano da anni le code delle graduatorie, spesso senza aver fatto nemmeno un giorno di supplenza e, udite, udite…senza specializzazione su sostegno! Ma come? In una repubblica democratica in cui “La legge è uguale per tutti” (almeno questo insegno ai miei ragazzi) il merito non paga! Al contrario, ti spedisce lontano dalla tua terra, dai tuoi affetti, come punizione – giustificata da una legge iniqua – per avere più titoli. Incredibile! Fosse successo in un altro Paese della democratica Europa si sarebbe gridato allo scandalo. Ma non qui, non in Italia dove accettiamo che un politico non eletto dal popolo sieda sullo scranno del Presidente del Consiglio, dove la vox populi viene soffocata da una propaganda che di democratico ha veramente poco. Ma io non mi arrendo, io credo in quella legge uguale per tutti e confido che, prima o poi, verrà fatta luce su questa torbida vicenda.

Maria Lucia Campa
 

domenica 17 luglio 2016

Insegnante primaria sostegno, laureata e specializzata


Insegnante primaria sostegno, laureata e specializzata, ho scelto di fare domanda di assunzione, spinta da mio marito e mio figlio, ormai diciottenne, per ottenere il tanto sospirato ruolo! Tanto, ho pensato, sarà solo per un anno, poi la mobilità straordinaria mi darà la possibilità di ritornare alla mia famiglia, alla mia terra! Ed ecco arrivare il 12 settembre, ore 12,30, assegnazione sede di ruolo BERGAMO! Non potevamo crederci, ci guardavamo negli occhi con mio marito e tra risate tirate proiettavo già la mia futura vita. Convocazione per il ruolo, ore 9,30, Seriate (BG), ero la 113 a scegliere la sede, tutte colleghe del sud: Sicilia, Calabria, Campania e io…Basilicata. Scelgo un paese di nome Grumello del Monte, perché avevo chiesto alla commissione di consigliarmi una scuola a tempo pieno: sulla scia dell’esperienza di una mia collega e amica, passata in ruolo l’anno prima a Milano, volevo una scuola a tempo pieno per progettare ogni fine settimana i voli di andata e ritorno da Bari, non potevamo pensare di stare lontani più di una settimana io, mio marito e mio figlio. Avuta l’assegnazione, inizia la vertiginosa odissea del cercare casa nel paese, poiché il 14 settembre avrei dovuto prendere servizio. Appartamenti sporchi, affitti stellari, 600,00 euro, nonostante ci fossimo rivolti ad una agenzia,  nel frattempo soggiornavamo in albergo, in un altro paese lì vicino, a 60 euro al giorno, per più di dieci giorni. Infatti, solo dopo la prima settimana di scuola, dopo aver girato in lungo e in largo tra i vari paesi della bergamasca per trovare casa, io ero a scuola e mio marito in auto a telefonare le varie agenzie immobiliari, finalmente, alla fine, dopo aver chiesto all’applicato di segreteria, che chiama a un suo collega, abbiamo trovato un appartamento al centro di Bergamo bassa. Ogni mattina, mi alzo alle 5,45, prendo bus urbano per stazione, poi bus per paese, in tutto 100,00 euro di abbonamento al mese, e tra affitto e spese per sopravvivere spendo circa 800,00 euro al mese. Per potermi ricongiungere con i miei cari, almeno tre volte al mese, mio marito spende circa 500,00 euro al mese, si perché del mio stipendio non resterebbe nulla! Ma non è tanto lo stipendio che ci interessa, a me e ai  miei cari, poiché sapevamo a cosa saremmo andati incontro, quanto la SPERANZA di ritornare superato l’anno di prova, con la mobilità straordinaria, che tanto straordinaria lo sarà per gli incompetenti che ci muovono come le pedine, senza tener conto di avere a che fare con persone, mamme, mogli, che educano i futiri cittadini italiani! Ma no! L’avete fatta la scelta? Adesso ve lo meritate…la scelta? Non potevamo più scegliere, o il ruolo o la chiusura delle Gae: questo è il ritornello dei sindacalisti. Dai quali, invece, volevamo certezze, sostegno e comprensione. NO, a noi docenti del sud, non tocca, andatevene al nord, tanto, ormai il sud è la terra abbandonata, svuotata, svilita dai veleni, ma ancora con persone che hanno una dignità e lotteranno per la giustizia e per un mondo migliore, ah, se non ce la faremo, scapperemo anche noi come i grandi cervelli italiani!
                                                                                                                     Donata, Irsina (MT)

venerdì 15 luglio 2016

STATUTO

 
 
 

 

STATUTO

TITOLO I: Denominazione - sede

ART. 1 - E' costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare per il rispetto degli artt. 1, 2, 3, 4, 18, 24, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 97, 113, 134, 136, un Comitato denominato "Comitato 8000esiliatifaseb GAE" con lo scopo di Tutelare i Diritti dei Docenti immessi in ruolo dalle Graduatorie ad Esaurimento ai sensi della Legge 107/2015, conosciuta come "Buona scuola".

Il comitato ha la sede legale in Avola (SR), Corso Vittorio Emanuele n.62 e ha durata fino al raggiungimento dello scopo. Trascorso tale termine, l'assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

TITOLO II: Scopo – Finalità

ART. 2 - Il comitato ha come finalità quella di tutelare i diritti umani, sociali, civili e lavorativi dei docenti della scuola pubblica assunti dalle Graduatorie ad Esaurimento di ogni ordine e grado, siccome violati, certamente compromessi e, comunque, sottoposti a regimi discriminatori e irragionevoli da parte della legge statale, del Governo, della Pubblica Amministrazione e del MIUR. In particolare, per il conseguimento delle finalità di cui sopra, con l'atto di adesione, da tutti i suoi iscritti viene espressamente conferito al comitato il potere di tutelare i loro interessi individuali e superindividuali, e dunque anche collettivi e/o diffusi, con la proposizione di petizioni, istanze, proposte di legge, diffide e altre forme di azioni, sia di natura stragiudiziale che giurisdizionale. Il potere di agire in giudizio potrà essere esercitato dal Comitato innanzi a qualunque autorità giudiziaria, sia italiana che sovranazionale, in grado di assicurare adeguata tutela agli interessi e ai diritti dei promotori e della categoria cui gli stessi appartengono. Il Comitato potrà, altresì, intervenire in qualunque giudizio pendente innanzi a qualsiasi Giudice, italiano o sovranazionale, compresa la Corte Costituzionale, nel quale sia in discussione la legittimità degli atti, anche legislativi, che hanno determinato e regolato l'attuale status dei docenti della Scuola pubblica, nonché il recente reclutamento dei docenti precari negli organici della Scuola medesima. Le quote associative e tutti i contributi volontari e le ulteriori risorse finanziarie, comunque raccolte, saranno destinati alla copertura delle spese da supportare per raggiungere tale finalità. E' fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III: PROMOTORI

ART. 3 - Il numero dei promotori è illimitato. Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile. Possono aderire al Comitato le persone fisiche e tutti gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e che si impegnano a sostenere economicamente le azioni intraprese dal comitato.



ART. 4 - Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta al Direttivo, con contemporaneo versamento della quota associativa, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione della sua richiesta, l'istante acquisirà ad ogni effetto la qualifica di promotore. L'eventuale rigetto delle domanda da parte del Direttivo dovrà essere motivato e l'aspirante promotore potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

ART. 5 - La qualifica di promotore dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione negli organi direttivi del Comitato; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di elettorato attivo e passivo è imputato ai loro legali rappresentanti.

ART. 6 - I promotori sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo stabilito in funzione dei programmi di attività, che potrà essere elargito ogni qualvolta il Comitato ne ravveda la necessità. Tale quota non potrà mai essere restituita.

Perdita della qualifica di promotore

ART. 7 - La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8 - Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Direttivo e hanno effetto immediato.

L'esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti del promotore:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.

Successivamente il provvedimento del Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del promotore senza necessità di alcuna formalità.



ART. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante raccomandata o mail. I promotori receduti, decaduti o esclusi, non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.



TITOLO IV: Risorse economiche, Fondo Comune, Anticipazioni dei promotori

ART. 10 - Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi dei promotori;

b) oblazioni dei sottoscrittori;

c) eredità, donazioni e legati;

d) riserve formate con utili;

e) altre riserve accantonate;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il comitato risponde delle sue obbligazioni mediante il fondo comune. Il fondo comune è gestito dal tesoriere secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.

Al fine di evitare all'organo esecutivo di dover richiedere in più riprese ai promotori il versamento di contributi necessari a ricoprire le spese relative alle attività svolte nell'interesse degli stessi è altresì istituito un fondo deposito nel quale i soci verranno versate le somme anticipate a titolo di deposito dai promotori per le eventuali spese future. Queste somme non entreranno a far parte del fondo comune, ma saranno acquisite al patrimonio del fondo, previa delibera del consiglio direttivo, solo se saranno necessarie per coprire spese sostenute dal comitato nell'interesse dei soci. Al momento dello scioglimento del comitato le somme anticipate dai soci a titolo di deposito saranno rimborsate ai promotori proporzionalmente alla somma da essi versata.

Esercizio Sociale

ART. 11 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2016.

Il Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro una settimana dalla chiusura dell'esercizio sociale e verbalizzato dal Segretario.

TITOLO V: Organi del Comitato

ART. 12 - Sono organi del Comitato:

a) Consiglio Direttivo (formato dal Presidente e almeno due consiglieri)

b) Presidente

c) Vicepresidente

d) Segretario

e) Tesoriere/i

f) Assemblea dei Soci promotori

Consiglio Direttivo

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di soci compreso tra 3 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 7. Delibera sulle decisioni a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire il comitato, promuovere le attività e le iniziative. E' in pratica l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le iniziative e la politica del comitato. Il Consiglio Direttivo potrà nominare dei referenti regionali al fine di supportare le attività promosse dal Comitato, ed agevolare la divulgazione delle informazioni, la raccolta di documentazione, la sottoscrizione di documenti e la partecipazione attiva dei soci. Inoltre, il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti del comitato, cioè dei verbali d'assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio. Viene eletto dall'Assemblea a maggioranza. In caso di dimissioni, i soggetti restano in carica fino all'indizione di nuove elezioni.

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita del comitato. Il consiglio direttivo dura in carica due anni. Al presidente, ai componenti del consiglio direttivo, ai tesorieri ed al segretario non spetta alcun compenso per l'attività svolta. Nel caso questi compiano delle spese che si renderanno necessarie per lo svolgimento delle attività cui sono stati preposti, avranno diritto ad un rimborso spese nei limiti delle spese documentate e deliberate dal consiglio direttivo. Le riunioni del consiglio direttivo potranno tenersi per via telematica.

Il Presidente

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta celermente tramite mail/messenger/ whatsapp etc. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I verbali, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 15 - All'atto della fondazione del Comitato il Presidente è scelto tra i soci fondatori, successivamente può essere eletto a maggioranza dall' Assemblea costituita. Al Presidente spetta la rappresentanza legale del comitato di fronte ai terzi e anche in giudizio. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 3 (tre) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Tesoriere

ART. 16 - La gestione del fondo comune e affidata in forma congiunta a due tesorieri scelti fra i membri del consiglio direttivo. I tesorieri sono nominati dall'assemblea. All'atto della fondazione i tesorieri sono nominati tra i fondatori. I tesorieri decadono insieme al consiglio direttivo.

L'Assemblea

ART. 17 - L'Assemblea è l'organo formato da tutti i soci promotori che, se iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione:

a) emanazione del programma

b) elezione del Presidente

c) nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo)

d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

f) approvazione di eventuali Regolamenti;

g) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei promotori.

ART. 18 - L'assemblea viene convocata e consultata dal Presidente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta valida richiesta dal 5% dei soci promotori o da due membri del consiglio direttivo. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto; ciò vale anche per il Presidente. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 10% dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun socio potrà farsi rappresentare con delega da altro socio. Ciascun socio presente in assemblea potrà essere portatore di un massimo di 10 (dieci) deleghe. La convocazione sarà fatta mediante mezzi telematici (email-messenger-whatsapp). Le assemblee potranno tenersi per via telematica. Il consiglio direttivo potrà adottare un regolamento di funzionamento dell'assemblea al fine di agevolare la partecipazione più ampia alle assemblee telematiche.

ART. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 20 - Dev'essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI: Scioglimento

ART. 21 - Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. All'atto dello scioglimento si provvederà a rimborsare ai promotori le somme anticipate dai soci a titolo di deposito in proporzione alle somme dagli stessi versate. Le eventuali somme residue saranno devolute ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

ART. 22 - Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Norma finale

ART.23 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. STATUTO



TITOLO I: Denominazione - sede

ART. 1 - E' costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare per il rispetto degli artt. 1, 2, 3, 4, 18, 24, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 97, 113, 134, 136, un Comitato denominato "Comitato 8000esiliatifaseb GAE" con lo scopo di Tutelare i Diritti dei Docenti immessi in ruolo dalle Graduatorie ad Esaurimento ai sensi della Legge 107/2015, conosciuta come "Buona scuola".

 Il comitato ha la sede legale in Avola (SR), Corso Vittorio Emanuele n.62 e ha durata fino al raggiungimento dello scopo. Trascorso tale termine, l'assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.


TITOLO II: Scopo – Finalità

 ART. 2 - Il comitato ha come finalità quella di tutelare i diritti umani, sociali, civili e lavorativi dei docenti della scuola pubblica assunti dalle Graduatorie ad Esaurimento di ogni ordine e grado, siccome violati, certamente compromessi e, comunque, sottoposti a regimi discriminatori e irragionevoli da parte della legge statale, del Governo, della Pubblica Amministrazione e del MIUR. In particolare, per il conseguimento delle finalità di cui sopra, con l'atto di adesione, da tutti i suoi iscritti viene espressamente conferito al comitato il potere di tutelare i loro interessi individuali e superindividuali, e dunque anche collettivi e/o diffusi, con la proposizione di petizioni, istanze, proposte di legge, diffide e altre forme di azioni, sia di natura stragiudiziale che giurisdizionale. Il potere di agire in giudizio potrà essere esercitato dal Comitato innanzi a qualunque autorità giudiziaria, sia italiana che sovranazionale, in grado di assicurare adeguata tutela agli interessi e ai diritti dei promotori e della categoria cui gli stessi appartengono. Il Comitato potrà, altresì, intervenire in qualunque giudizio pendente innanzi a qualsiasi Giudice, italiano o sovranazionale, compresa la Corte Costituzionale, nel quale sia in discussione la legittimità degli atti, anche legislativi, che hanno determinato e regolato l'attuale status dei docenti della Scuola pubblica, nonché il recente reclutamento dei docenti precari negli organici della Scuola medesima. Le quote associative e tutti i contributi volontari e le ulteriori risorse finanziarie, comunque raccolte, saranno destinati alla copertura delle spese da supportare per raggiungere tale finalità. E' fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.


TITOLO III: PROMOTORI

 ART. 3 - Il numero dei promotori è illimitato. Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile. Possono aderire al Comitato le persone fisiche e tutti gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e che si impegnano a sostenere economicamente le azioni intraprese dal comitato.

 ART. 4 - Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta al Direttivo, con contemporaneo versamento della quota associativa, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione della sua richiesta, l'istante acquisirà ad ogni effetto la qualifica di promotore. L'eventuale rigetto delle domanda da parte del Direttivo dovrà essere motivato e l'aspirante promotore potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

 ART. 5 - La qualifica di promotore dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione negli organi direttivi del Comitato; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di elettorato attivo e passivo è imputato ai loro legali rappresentanti.


ART. 6 - I promotori sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo stabilito in funzione dei programmi di attività, che potrà essere elargito ogni qualvolta il Comitato ne ravveda la necessità. Tale quota non potrà mai essere restituita.


Perdita della qualifica di promotore

ART. 7 - La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.


ART. 8 - Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Direttivo e hanno effetto immediato.

 L'esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti del promotore:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.

 Successivamente il provvedimento del Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del promotore senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante raccomandata o mail. I promotori receduti, decaduti o esclusi, non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.


TITOLO IV: Risorse economiche, Fondo Comune, Anticipazioni dei promotori

 ART. 10 - Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi dei promotori;

b) oblazioni dei sottoscrittori;

c) eredità, donazioni e legati;

d) riserve formate con utili;

e) altre riserve accantonate;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il comitato risponde delle sue obbligazioni mediante il fondo comune. Il fondo comune è gestito dal tesoriere secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.

 Al fine di evitare all'organo esecutivo di dover richiedere in più riprese ai promotori il versamento di contributi necessari a ricoprire le spese relative alle attività svolte nell'interesse degli stessi è altresì istituito un fondo deposito nel quale i soci verranno versate le somme anticipate a titolo di deposito dai promotori per le eventuali spese future. Queste somme non entreranno a far parte del fondo comune, ma saranno acquisite al patrimonio del fondo, previa delibera del consiglio direttivo, solo se saranno necessarie per coprire spese sostenute dal comitato nell'interesse dei soci. Al momento dello scioglimento del comitato le somme anticipate dai soci a titolo di deposito saranno rimborsate ai promotori proporzionalmente alla somma da essi versata.

 Esercizio Sociale

 ART. 11 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2016.

 Il Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori.

 Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro una settimana dalla chiusura dell'esercizio sociale e verbalizzato dal Segretario.


TITOLO V: Organi del Comitato

 ART. 12 - Sono organi del Comitato:

a) Consiglio Direttivo (formato dal Presidente e almeno due consiglieri)
b) Presidente
c) Vicepresidente
d) Segretario
e) Tesoriere/i
f) Assemblea dei Soci promotori

 Consiglio Direttivo

 ART. 13 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di soci compreso tra 3 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 7. Delibera sulle decisioni a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

 I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire il comitato, promuovere le attività e le iniziative. E' in pratica l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le iniziative e la politica del comitato. Il Consiglio Direttivo potrà nominare dei referenti regionali al fine di supportare le attività promosse dal Comitato, ed agevolare la divulgazione delle informazioni, la raccolta di documentazione, la sottoscrizione di documenti e la partecipazione attiva dei soci. Inoltre, il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti del comitato, cioè dei verbali d'assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio. Viene eletto dall'Assemblea a maggioranza. In caso di dimissioni, i soggetti restano in carica fino all'indizione di nuove elezioni.

 Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita del comitato. Il consiglio direttivo dura in carica due anni. Al presidente, ai componenti del consiglio direttivo, ai tesorieri ed al segretario non spetta alcun compenso per l'attività svolta. Nel caso questi compiano delle spese che si renderanno necessarie per lo svolgimento delle attività cui sono stati preposti, avranno diritto ad un rimborso spese nei limiti delle spese documentate e deliberate dal consiglio direttivo. Le riunioni del consiglio direttivo potranno tenersi per via telematica.

 Il Presidente

 ART. 14 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta celermente tramite mail/messenger/ whatsapp etc. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I verbali, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

 ART. 15 - All'atto della fondazione del Comitato il Presidente è scelto tra i soci fondatori, successivamente può essere eletto a maggioranza dall' Assemblea costituita. Al Presidente spetta la rappresentanza legale del comitato di fronte ai terzi e anche in giudizio. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 3 (tre) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

 Il Tesoriere

 ART. 16 - La gestione del fondo comune e affidata in forma congiunta a due tesorieri scelti fra i membri del consiglio direttivo. I tesorieri sono nominati dall'assemblea. All'atto della fondazione i tesorieri sono nominati tra i fondatori. I tesorieri decadono insieme al consiglio direttivo.

 L'Assemblea

 ART. 17 - L'Assemblea è l'organo formato da tutti i soci promotori che, se iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.

 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione:
a) emanazione del programma

b) elezione del Presidente

 c) nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo)

 d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

 e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

 f) approvazione di eventuali Regolamenti;

 g) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei promotori.

 ART. 18 - L'assemblea viene convocata e consultata dal Presidente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta valida richiesta dal 5% dei soci promotori o da due membri del consiglio direttivo. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto; ciò vale anche per il Presidente. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 10% dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun socio potrà farsi rappresentare con delega da altro socio. Ciascun socio presente in assemblea potrà essere portatore di un massimo di 10 (dieci) deleghe. La convocazione sarà fatta mediante mezzi telematici (email-messenger-whatsapp). Le assemblee potranno tenersi per via telematica. Il consiglio direttivo potrà adottare un regolamento di funzionamento dell'assemblea al fine di agevolare la partecipazione più ampia alle assemblee telematiche.

 ART. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

 ART. 20 - Dev'essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 TITOLO VI: Scioglimento

 ART. 21 - Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. All'atto dello scioglimento si provvederà a rimborsare ai promotori le somme anticipate dai soci a titolo di deposito in proporzione alle somme dagli stessi versate. Le eventuali somme residue saranno devolute ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 Clausola compromissoria

ART. 22 - Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.


Norma finale

 ART.23 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.






mercoledì 13 luglio 2016

Chi è il docente di fase B gae?


Si parla tanto dei nuovi assunti della legge 107/15, ma nessuno si è chiesto chi sono.
In particolare i docenti della fase B, i famosi precari storici, sono quasi tutti docenti che insegnano da anni tra i primi in graduatoria con punteggi che vanno dai 150 in su.
Questi, proprio perché tra i primi in graduatoria, hanno quasi tutti differito e chi non lo ha potuto fare è solo perché i posti sono sopravvenuti qualche giorno dopo dalla scadenza dell’accettazione del ruolo.
Non sono dei dilettanti allo sbaraglio, hanno tantissima esperienza scolastica e per anni hanno offerto continuità didattica ai loro alunni.

Perché hanno accettato di fare domanda?
Nella maggior parte dei casi si sono visti costretti, stanchi ormai di vedersi togliere il posto ed eventuale ruolo da chi, da sempre, ha deciso di trasferirsi volontariamente perché non riusciva a lavorare nella propria provincia o voleva ottenere subito il ruolo. Nonostante la scelta di sede, ove vi era un fabbisogno di docenti, da subito gli ante 2015 hanno chiesto assegnazione o trasferimento riducendo cosi le disponibilità.
Il rischio per i docenti di fase B era, in fase di mobilità straordinaria qualora non facessero domanda, di vedersi togliere i posti ancora una volta anche solo per incarichi annuali da chi lo avrebbe fatto (gm, ultimi in gae).

Cosa hanno dovuto accettare?
Nonostante le disponibilità di novembre sul potenziamento hanno dovuto accettare una proposta di ruolo sulle poche disponibilità di agosto anche su cdc o posti di sostegno di cui non avevano dato preferenza, pena cancellazione. Hanno dovuto tutti accettare una assegnazione di sede provvisoria anche a 1000 km non scelta ma imposta da un algoritmo senza una graduatoria nazionale.

Cosa chiedono adesso?
Non vogliono privilegi. Vogliono solo continuare ad insegnare nelle province di appartenenza, la dove erano inseriti in graduatoria.
Non vogliono togliere il posto ai colleghi rimasti in gae ma mantenere quello che hanno sempre occupato senza bisogno di scavalcare.

Cosa non accettano?
Non accettano di essere calpestati nella loro dignità e professionalità dal Miur.
Non accettano le critiche di chi da anni ha scelto volontariamente di spostarsi per poi venire a togliere il posto e da chi è rimasto in graduatoria, nella maggior parte dei casi con meno anni di servizio.
Infine non accettano vedere altri colleghi che cercano diritti che non gli appartengono a svantaggio dei docenti fase B.

Simona Secondo

 

lunedì 11 luglio 2016

La scuola di Pinocchio

 
Siori e siore,
venghino...
ve vojo raccontare
quanto Renzi
con la sua legge
sulla bona scola (se fa pe' dire)
vuole fare.
 
aggiustare aule, porte e finestre...
nun se ne parla.
ma Renzi vuole risolvere i problemi, 
oppure ciarla?
 
la scola non serve a gnente, gli
alunni nun cianno voja de' studiare?
E' troppo comodo i professori
incolpare.
 
'A professò, datte 'na svejata! Te sei
preso 'na laurea?
Ciai più master che capelli e
duecento specializzazioni,
ma per fare che, se nun ciai
raccomandazioni?
Se vuoi lavorare un preside amico ti
dovrai fare.
perciò comincia a risparmiare
perché presto
l'obolo alla cultura dovrai pagare.
Se te fai raccomandare
pure il sottosegretario all'istruzione
potrai fare.
Sarai un bell'esempio da imitare!
fuori corso pure vent'anni potrai
stare.
Se trova il politico compiacente
pure un somaro diventa intelligente!
 
'A professò, rassegnate! Tutti ti
potranno giudicare.
Er genitore che nun sa distingue'
se la e è congiunzione o verbo
te potrà dire quello che dovrai fare.
Se i compiti ti ostini ad assegnare,
sei da licenziare!
Se poi fai il tuo dovere e gli alunni
vuoi educare,
sei peggio di un pericoloso criminale.
Insegnare alle future generazioni a pensare
è un reato
e chi lo fa dev'essere giustamente
sanzionato.
 
La ver libertà de 'n popolo è la
cultura, ragazzi miei.
NUn ve fidate der Gatto, della Volpe e
de' Lucignolo che seggono ar
Parlamento e che vojono costruì per
voi er Paese dei balocchi.
'Sto Paese è 'n inferno e chi c'entra
nun esce.
Stateme a sentì!
'sti politici nun ve vojono bene.
Ve stanno a rubbà
la possibilità de cambià er vostro
destino.
Ve vojono schiavi de' banche e
multinazionali.
'Sta scola de Renzi nun è 'na bona
scola.
E' la scola che trasforma gli alunni in
burattini
che tutti possono strumentalizzare
perché cianno la testa de legno e
nun possono pensare.
                                                                                                                    Antonella Marinucci

Speravo che la mobiltà avrebbe rimediato alle "storture"...




Cari Renzi, Faraone e Giannini

è arrivato il momento di fare i conti con la vostra coscienza e di rendere tutto ciò che è stato ingiustamente sottratto ai docenti immessi in ruolo nella fase B "costringendoli psicologicamente” a presentare domanda per l'immissione in ruolo il 14 agosto 2015 e catapultandoli a 1000 chilometri da casa con un ruolo spesso su una classe di concorso su cui mai hanno lavorato (sostegno) con soli 20 punti (è questa la "BUONA SCUOLA " che valorizza le professionalità e le competenze acquisite? ??) perché in possesso di un titolo (sostegno) costretti a dichiarare e su cui non ci si è mai misurati professionalmente sul campo.
Il risultato è stato quello di privare della meritata serenità e felicità chi ha atteso per anni e anni l'IMMISSIONE IN RUOLO che è diventata invece una croce che ancora ci portiamo addosso.
Mi chiedo qual è stata la ratio di questo diabolico piano assunzionale che, anziché premiare i più meritevoli, con punteggi altissimi, pluriabilitati e plurispecializzati, coloro che hanno sempre veramente creduto nella scuola lavorando con abnegazione, professionalità, entusiasmo e grinta ed investendo tutto in termini di studio, impegno, risorse economiche, emotività ed affettività ha, invece, premiato chi nella propria vita non ha investito nulla, non ha sacrificato la propria famiglia ed è rimasto in attesa di QUALCUNO che gli porgesse su un "piatto di platino " ciò per cui noi, invece, abbiamo incessantemente creduto impegnandoci fino allo spasimo.
Tutto questo per pura superficialità, per perversa diabolicità o per semplice amore coniugale?
VERAMENTE ASSURDO! !!!!!!!!!!!!!!!
Il nostro stato d'animo è davvero IN FRANTUMI perché vi garantiamo che non è facile essere vittime di siffatte ingiustizie, senza avere la pur minima possibilità di confrontarsi ed esprimere le proprie MOTIVATE ragioni.
MAI NESSUN GOVERNO DELLO STATO ITALIANO AVEVA TRATTATO LA SCUOLA E I DOCENTI IN SIFFATTO MODO!!!!!!
Non c'è nulla di personale, ma c' è un'avversione ineliminabile alle scelte che hanno prodotto questo bel risultato: entrare a scuola la mattina e trovare sulla soglia della porta insegnanti ultracinquantenni inesperti (che non sanno se e dove firmare la presenza ) ma FELICI di lavorare nel proprio paese e anche di poter sostenere l'anno di prova, mentre noi,che da almeno 15 anni insegniamo IN LOCO e sulle nostre discipline con nomina annuale, AVVILITI ED UMILIATI perché non solo impossibilitati a sostenere l'anno di prova, ma anche (speriamo di no! ) costretti a lasciare IMMERITATAMENTE la nostra Terra, i nostri figli e le nostre tanto amate discipline di insegnamento.
E' arrivato il momento di concretizzare gli impegni assunti in diverse uscite pubbliche, a cominciare dalla puntata di "Porta a Porta " del 15 settembre 2015, dove il sottosegretario Faraone ha promesso di eliminare le riconosciute ingiustizie e storture subite dai docenti della fase B. Quando?? Se non prevedendo, in occasione della domanda di mobilità per l'a. s. 2016/2017, la possibilità di poter indicare la PRIORITA’ tra sostegno e disciplina (come già fatto nella domanda per l'immissione in ruolo ) ora che con il potenziamento i posti sulle discipline e nella prima provincia di preferenza sono stati creati a sufficienza, garantendo, così, il rispetto dell'ordine in graduatoria.
DIVERSAMENTE, I VOSTRI IMPEGNI, OLTRE AD ESSERE SOLAMENTE PRESUNTI,AVRANNO IL SAPORE DELLE LACRIME DI COCCODRILLO E DI UNA ULTERIORE E DEFINITIVA PRESA IN GIRO.

                                                                                                          Raffaella - Rionero in Vulture